Gli elettori italiani temporaneamente residenti all'estero, per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data delle consultazioni), ai sensi dell'art. 4-bis comma 2 della legge 459/2001, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett.a), della legge 3 novembre 2017 n. 165, possono presentare opzione di voto per corrispondenza previa richiesta da presentare direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 32esimo giorno antecedente la data di votazione, e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta in carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i familiari conviventi dei temporanei all'estero aventi diritto di voto per corrispondenza.
In allegato il modello per esercitare il diritto di voto per gli elettori temporaneamente all'estero come indicato dalla Circolare della Prefettura di Savona n. 18856/2025.